COME AVVIARE UNA CONTROVERSIA DI LAVORO

 

a)introduzione

 

Il presente studio va incontro alle esigente di molti dirigenti sindacali i quali hanno chiesto al Dipartimento Studi notizie certe in merito all’avviamento delle controversie di lavoro.

Va rilevato preliminarmente che la normativa vigente attribuisce al Giudice del lavoro (quindi all’ AGO – autorità giudiziaria ordinaria) la competenza in ordine alle controversie di lavoro del pubblico impiego contrattualizzato il quale comprende tutti i lavoratori che sono inseriti nei comparti e aree dirigenziali di contrattazione.

Rimangono pertanto esclusi dal ricorso al giudice del lavoro i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e  successive modificazioni e integrazioni – Testo Unico del pubblico impiego (d’ora in poi T.U.) ovvero i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, il personale delle forze di polizia dello Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i dipendenti del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,   quelli della CONSOB e i professori  e ricercatori universitari.

Tuttavia occorre, anche per i dipendenti contrattualizzati,   chiarire che sono di competenza del Giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro ma rimangono di competenza del giudice amministrativo le procedure concorsuale relative all’assunzione nelle PP.AA. Infine, dopo la famosa sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 15 ottobre 2003 e altre sentenze sia della Corte Costituzionale, sia della stessa Corte di Cassazione, sono di competenza del giudice amministrativo anche le controversie relative alle selezioni verticali (vedi  il nostro sito alla voce “sentenze”).

Il giudice ordinario, secondo l’articolo 63, comma 2 del T.U., adotta, nei confronti delle PP.AA., tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Inoltre può applicare anche gli atti amministrativi che siano rilevanti ai fini della decisione, qualora illegittimi.

 

b)l’avvio della procedura

 

Per avviare una controversia di lavoro il lavoratore deve espletare un tentativo obbligatorio di conciliazione con la controparte (comune, provincia, comunità montana, consorzio ecc.). Tale tentativo è previsto dagli articoli 65 e seguenti del T.U. in base all’articolo 410 del codice di procedura civile. Si tratta di una procedura extragiudiziale che viene espletata presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Il lavoratore può iniziare la procedura anche tramite l’ O.S. cui aderisce o conferisce mandato (nel senso che l’ O.S. può agire “in nome e per conto” dell’ iscritto ) ma  la richiesta deve essere comunque  da lui firmata.

La richiesta di tentativo di conciliazione deve essere presentata  o spedita con raccomandata A.R. alla Direzione Provinciale del Lavoro e all’ ente di appartenenza.

Attenzione : in merito alla spedizione all’ente la richiesta  deve essere spedita sempre al legale rappresentante per cui :

-al sindaco per i comuni

-al presidente della provincia per le province

-al presidente del consorzio/comunità montana/unione di comuni ecc. per gli altri enti

 

Se si tratta di grandi strutture (ad esempio aree metropolitane ecc.) nulla vieta di spedire la richiesta anche ad un singolo Ufficio (es. Servizio personale/Direzione risorse umane ecc.), tuttavia la stessa deve essere contenere – quale intestatario – il legale rappresentante.

 

La richiesta deve contenere :

-le intestazioni di cui sopra (per gli enti minori basta inviarla al legale rappresentante)

-l’esposizione sommaria (ma anche dettagliata, se si vuole )dei fatti oggetto della controversia

-l’indirizzo al quale devono pervenire le comunicazioni dirette al lavoratore

-la nomina del rappresentante del lavoratore nel collegio di conciliazione e dell’eventuale membro a difesa innanzi il collegio stesso

-il c.d. “petitum” ovvero la richiesta precisa del lavoratore alla controparte (ad esempio condannare il comune al risarcimento del danno/ad attribuire l’indennità nella misura totale anziché parziale/ ad attribuire una valutazione maggiore/a revocare il demansionamento operato tramite l’attribuzione della mansione di____________ecc.)

 

c)il collegio di conciliazione

 

il collegio è composto di tre membri – un funzionario in rappresentanza della Direzione Provinciale del Lavoro/un rappresentante per il lavoratore/un altro per l’amministrazione. Inoltre, per conto del lavoratore può comparire, innanzi il collegio un membro a difesa (un legale o un sindacalista) mentre per l’amministrazione deve comparire un  soggetto munito del potere di conciliare.

Si consiglia, se non si tratta di grosse questioni, di attuare il tentativo di conciliazione  con la sola presenza del rappresentante in seno al collegio.

Una volta fissata la composizione del collegio da parte del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro (purtroppo i tempi di cui all’articolo  66 comma 4 del T.U. sono del tutto “ordinatori” per cui occorre attendere anche mesi, specialmente nelle grandi città), il membro designato dalla Direzione stessa procederà alla convocazione delle parti.

Se la conciliazione riesce, anche parzialmente (magari anche dopo più udienze) si redigerà un verbale di conciliazione, firmato dalle parti. Se l’accordo non viene raggiunto, il collegio deve formulare una proposta di massima per “la bonaria definizione della controversia”. Qualora tale proposta non sia accettata si redigerà un verbale di mancata conciliazione il quale dovrà riportate le posizioni delle parti.

La domanda giudiziale (il ricorso al giudice del lavoro) è procedibile trascorsi 90 giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. Questo significa che, trascorsi 90 giorni dalla data in cui le parti hanno ricevuto copia della richiesta del tentativo di conciliazione (ma, il computo può farsi anche dalla data di spedizione dello stesso), il lavoratore può adire al giudice, anche se il tentativo non è stato espletato (in questo caso è come se fosse stato espletato).

 

d)come formulare la richiesta

 

Nell’esempio che segue,  si offre un fac-simile di richiesta di tentativo di conciliazione relativo ad una valutazione che il lavoratore ha considerato non congruente. Ecco il testo, che può servire anche per altre tipologie di controversie

 

 

Alla Direzione Provinciale

Del Lavoro di______________________

Via/Piazza______________________

Citta________________________

 

Al Sindaco

Del Comune di ________________

Via/piazza______________________

Città_______________________

 

 

 

Oggetto : tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articolo 65 e sgg. Del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Richiesta di costituzione e convocazione del collegio.

 

In nome e per conto del Sig./della Sigra______________________dipendente del Comune di _________________________in qualità di ___________________settore__________________posizione stipendiale___________________residente in______________________via/piazza______________________________numero_____________________________il quale/la quale ha conferito alla scrivente O.S. ampio mandato ad ogni titolo per la trattazione della controversia in esame si espone

 

IN FATTO

 

(qui occorre dettagliare gli eventi relativi alla controversia e relativi atti)

 

-Il sig./la sig.ra________________________ha ricevuto, in data________________________con apposita nota pot. riservato n._________notificazione dell’avvenuta valutazione da parte del dirigente/funzionario sig/sig.ra, responsabile del settore_________________________.

-La valutazione deve intendersi relativa all’anno_____________________

-Il riporto valutativo è di punti_______________(oppure se trattasi di valutazione “dichiarativa”) la dicitura in ordine la valutazione è la seguente (riportare gli esatti termini della valutazione).

 

IN DIRITTO

 

Il/la dipendente ritiene non congrua la valutazione riportata per i seguenti motivi: (di seguito si enumerano alcuni motivi possibili):

 

-il lavoratore/la lavoratrice ha svolto attività di__________________________per il periodo_________________________sempre con ottimi risultati attestati da__________________(può trattarsi di comunicazioni del dirigente, di un amministratore, di encomi ecc.)

-ha prestato lodevole servizio nel periodo_______________________come attestato da_________

-è stato incaricato/a di svolgere servizio presso___________________________con funzioni di____________________________

-ha avuto, a partire dal_______________________la responsabilità dell’ufficio__________________con atto del dirigente prot. n._________________________

-ha svolto missione in______________________________a seguito di atto del dirigente prot. n. _________________________________

-è stato impiegato, in apposita squadra d’intervento per gli eventi sismici accaduti il ___________________________________________________________

La squadra ha riportato ottimi risultati attestati da encomio del sindaco.

(possono ovviamente essere aggiunti altri fatti o circostanze)

 

CONCLUSIONI

 

A mente delle considerazioni e osservazioni riportate, la scrivente O.S., in nome e per conto del /della ricorrente

 

CHIEDE

 

Dichiarare tenuto e condannare il Comune di __________________nella persona del sindaco pro-tempore a:

-attribuire al sig./alla sig.ra una valutazione superiore a____________punti (oppure) una valutazione equivalente a______________________

(qualora via sia richiesta di danno occorre aggiungere la seguente formula)

-ristorare il danno patito dal/dalla dipendente,  per la mancata tutela della  personalità morale di cui all’articolo 2087 codice civile, in via equitativa ecc.

(nel caso la scarsa valutazione abbia comportato il mancato passaggio a posizione stipendiale superiore occorre scrivere quanto segue)

-attribuire al/alla ricorrente la quota stipendiale di euro____________________totali per il periodo_________________________relativi alla mancata progressione orizzontale da___a____

 

INSTA

 

Affinché sia costituito e convocato il collegio di conciliazione per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione come da norme di legge, comunicando che :

 

-le convocazioni per le udienze e quanto altro diretto al/alla lavoratore/lavoratrice devono essere spediti al seguente indirizzo_________________________________(qualora il lavoratore venga domiciliato preso il sindacato, scrivere il relativo indirizzo)

-il/la ricorrente ha designato quale membro in senso al collegio il sig/la sig.ra_________________dirigente di questa O.S. (nel caso di designazione di un legale,  scrivere nome e cognome del legale)

-(eventualmente il ricorrente avesse degnito un membro a difesa davanti al collegio scrivere quanto segue) il/la ricorrente ha designato quale membro a difesa davanti al collegio il sig./la sig./l’avv.to___________________ecc.

 

 

data_______________________

 

 

firma del/la ricorrente

 

 

 

firma del dirigente sindacale

 

 

 

Nota : per quanto concerne il ricorso tramite arbitrato e conciliazione vedi la ns. “guida pratica all’arbitrato e conciliazione” nella sezione “studi e note”